Il fair value è, in questo momento, oggetto di particolari critiche non sempre giustificate. Perché non è la causa della crisi attuale, ma semplicemente ne misura l'effetto. In ogni caso, la «momentanea sospensione» della valutazione al fair value riguarda unicamente le valutazioni degli strumenti finanziari delle imprese che redigono il bilancio utilizzando i principi contabili internazionali.
Tuttavia, le informazioni sul valore equo (fair value) sono anche richieste per le imprese che redigono il bilancio in base al Codice civile, in base all'articolo 2427-bis.
Anche le imprese non Ias, infatti, possono stabilire contratti derivati che, in molti casi, seppure venduti quali «coperture» sono, di fatto, «speculativi». In tali ipotesi, o non si è in presenza di alcun rischio da coprire oppure le caratteristiche del derivato non sono di copertura (valore nozionale, condizioni, date di revisione prezzo, date di incasso e di pagamento di interessi e di capitale, criteri per determinare i tassi di interesse). L'assenza di rischio, per esempio, si verifica quando, in presenza di un mutuo a tasso fisso, è stipulato un derivato a tasso variabile: prima non esistevano rischi, dopo la stipula, invece, sì. In tali casi, eventuali perdite vanno riflesse in bilancio.
Inoltre, in presenza di contenzioso con la banca – situazione che si è verificata in alcune imprese che hanno contestato all'istituto di credito la regolarità o l'informativa dell'operazione – si deve valutare attentamente la situazione, con l'ausilio del legale, per stabilire entità e modalità contabili dell'accantonamento, che dovrebbe includere anche la stima delle spese legali e degli altri costi sostenuti. Il principio contabile nazionale n. 19 precisa, infatti, che le perdite nette maturate in relazione alle operazioni "fuori bilancio" su strumenti finanziari derivati devono essere stanziate in appositi fondi del passivo dello stato patrimoniale comprese nella voce B3. In sostanza, nell'ipotesi in cui alla data di riferimento del bilancio vi sia una perdita di competenza dell'esercizio, questa deve essere rilevata nel bilancio.
La sola informativa prevista dagli articoli 2427-bis e 2428 n. 6 del Codice civile e dal principio contabile Oic 3, in tali casi, non è sufficiente. Infatti, queste disposizioni riguardano soltanto l'informativa che le società devono inserire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione e non si occupano delle modalità di contabilizzazione e rappresentazione negli schemi di bilancio degli strumenti finanziari, per le quali si deve fare riferimento al principio nazionale n. 19 che tratta, tra l'altro, dei debiti e degli accantonamenti. La perdita deve essere rilevata nel bilancio anche nelle ipotesi in cui vi sia una rinegoziazione, con la quale la banca, in occasione della scadenza, consente di sostituire il contratto con uno nuovo a scadenza più lunga che, generalmente, incorpora la perdita del precedente.
Il comportamento, che in base a un ragionamento errato – sostituzione/rinnovo del contratto con uno nuovo – consentirebbe di non evidenziare le perdite nel conto economico, disattende i principi di redazione del bilancio: rappresentazione veritiera e corretta, competenza e prudenza sarebbero ignorate, in violazione degli articoli 2423 e 2423-bis del Codice civile, poiché la perdita non è evidenziata nel bilancio. Tra l'altro, l'operazione descritta, che consiste nel rinnovo del contratto, in presenza di un andamento negativo, è destinata a incrementare le perdite. La scrittura contabile in partita doppia, che deve essere redatta per rilevare in bilancio la perdita, è la seguente: «Perdite su contratti derivati a Fondi rischi». Il conto «Perdite su contratti derivati» è incluso nell'area finanziaria del conto economico (area C, voce C 17 «Interessi e altri oneri finanziari», oppure altra voce appositamente aggiunta). Il «Fondo», invece, sarà utilizzato alla scadenza del derivato, contabilizzando, per la differenza, una voce di utili/perdite inclusa sempre nell'area finanziaria. Ciò vale anche per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata se hanno in essere contratti come quelli descritti, che sono in perdita.